STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Forum Lemniaci - ALF”
Art. 1 – Costituzione e denominazione.
E' costituita l'associazione denominata “Forum Lemniaci “ e sigla “ALF”, più avanti, per brevità, riportata anche come “Associazione”.
Art. 2 – Sede sociale.
L’Associazione ha sede in Legnago (Vr), all’indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire altre sedi secondarie, operative e periferiche.
Art. 3 – Scopi associativi.
L'Associazione, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento o partito politico e con esclusione di ogni scopo di lucro:
A. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza degli Avvocati di Legnago e della Pianura Veronese, occupandosi anche della tutela dei diritti e degli interessi collettivi della Comunità di riferimento;
B. opera per l'affermazione del diritto inviolabile dei cittadini a non essere distolti dal proprio giudice naturale, con riferimento alla valenza della giustizia di prossimità ed in considerazione della plurisecolare presenza della giudicatura nel territorio legnaghese; per tale scopo potrà attuare ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscano o rendano difficile il diritto di azione e di difesa, nell’ambito del territorio già di competenza del Tribunale di Legnago;
C. favorisce l’aggregazione, la condivisione di esperienze e lo scambio di informazioni, rapporti, conoscenze, suggerimenti e aiuti tra coloro che operano nel diritto, nell’ambito del territorio della Pianura Veronese e può svolgere attività diretta all’orientamento professionale ed alla divulgazione dei diritti umani e della cultura giuridica;
D. assume posizione di fronte ad avvenimenti che possano interessare il valore e la pratica della giustizia e, più in generale, promuove gli interessi del contesto sociale in cui opera, svolgendo anche attività d’impulso nei confronti degli enti istituzionali;
E. opera per la corretta formazione professionale per gli iscritti, intesa come crescita tecnica, culturale ed etica e promuove lo studio delle discipline giuridiche attraverso: corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni, tavole rotonde, eventi, seminari e pubblicazioni, corsi di preparazione all’esame di Avvocato per i praticanti Avvocati.
F. può promuovere e realizzare organismi per la gestione delle procedure alternative al contenzioso (A.D.R.), direttamente gestire, in presenza delle autorizzazioni di legge e previa iscrizione agli appositi Registri, l’attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010, nonché l’attività arbitrale, anche mediante l’ istituzione di Camere Arbitrali; collaborare con altri organismi per la gestione delle procedure alternative al contenzioso.
G. svolge la propria attività rapportandosi con le associazioni forensi e giuridiche e con i Consigli degli Ordini di appartenenza degli associati;
H. coopera, per il raggiungimento di obiettivi comuni, con le istituzioni territoriali, enti pubblici e privati e con i soggetti rappresentativi di altre professioni;
I. può partecipare ad enti, associazioni e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione.
Art. 4 - Durata.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – Fondo comune .
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi volontari degli associati, dai proventi di servizi a favore degli associati o di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, da contributi volontari o liberalità devoluti da terzi, soggetti privati o pubblici, nonchè dai beni acquistati con queste entrate.
All’Associazione è consentito di conferire rimborsi spesa ed emolumenti agli associati o a terzi che abbiano offerto le proprie prestazioni professionali o svolto attività a favore dell’Associazione stessa.
Art. 6 - Soci dell'Associazione.
Possono esser associati tutti gli Avvocati e i praticanti Avvocati nonché i soggetti che operano nel mondo della giustizia, come, a titolo esemplificativo, notai, magistrati, dipendenti degli uffici giudiziari, docenti o esperti in materie giuridiche che siano stati ammessi all’Associazione e risultino in regola con il pagamento del contributo associativo.
Sono ‘soci fondatori’ gli associati che hanno partecipato alla costituzione della Associazione dando vita alla prima fase degli organi sociali.
Sono ‘soci ordinari’ gli associati che vengono ammessi a far parte dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono ‘soci onorari’ gli associati divenuti tali per essersi distinti in modo particolare in ambito giuridico, culturale o sociale nel territorio della Pianura Veronese.
Con la domanda di adesione l’aspirante ‘socio ordinario’ deve dichiarare di condividere le finalità istituzionali dell’Associazione e impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Il ‘socio onorario’, designato dal Consiglio direttivo, sarà chiamato ad accettare la proposta di adesione che gli perverrà dall’Associazione, dichiarando di condividere le finalità istituzionali dell’Associazione ed impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata .
‘Soci fondatori’ e ‘soci ordinari’ sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I ‘soci onorari’ sono esentati dal pagamento della quota associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in capo agli associati il diritto di recesso, che avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione di recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può deliberare l’esclusione dell’associato nel caso d’inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale o qualora ricorrano altri gravi motivi; l’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati.
Gli associati, siano essi ‘soci fondatori’, ‘soci ordinari’ o ‘soci onorari’ hanno tutti pari diritti: il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione es il diritto di voto, anche per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; tutti gli associati, con la sola eccezione dei ‘soci onorari’, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura e con le modalità che verranno annualmente determinate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni, ove adottati e delle delibere assunti dagli organi sociali.
La qualità di associato non è in alcun modo trasmissibile e si perde:
a) per morte;
b) per esclusione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo;
c) per recesso.
L’associato receduto o escluso non avrà diritto alla restituzione della quota associativa né potrà vantare alcun diritto patrimoniale nei confronti dell’Associazione.
Art. 8 – Organi e cariche dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea dei soci.
B) il Consiglio Direttivo.
C) il Presidente e il Vicepresidente.
D) il Segretario.
E) il Tesoriere, ove nominato.
F) il Comitato Scientifico, ove istituito.
Art. 9 – Assemblea degli associati.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e viene convocata dal Consiglio Direttivo, in sessione ordinaria o in sessione straordinaria, quando si tratti di modificare lo statuto o di decidere lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria si svolge almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio.
L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione e sul bilancio, consuntivo e preventivo, sulla nomina e sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.
I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dall’ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
La verbalizzazione della riunione è affidata al Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, ad un associato designato dall’Assemblea stessa ed eletto a maggioranza dei voti dei soci presenti.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione e comunicazione a tutti gli associati; l’avviso di convocazione, che dovrà contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione sarà spedito a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. indicato da ciascun associato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ onere dell’associato comunicare il proprio indirizzo p.e.c. e ogni sua eventuale variazione; in mancanza sarà efficace e inoppugnabile la sola convocazione sul sito web dell’Associazione che l’associato, in mancanza di comunicazione della sua p.e.c. o delle variazioni, avrà l’onere di consultare periodicamente.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati in regola con i versamenti; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea in seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno indetto per la prima convocazione.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli associati, con eccezione della delibera avente ad oggetto le modifiche dello Statuto e della delibera di scioglimento e messa in liquidazione.
Ogni associato può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato, ma il delegato non può detenere più di tre deleghe.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo definisce le linee guida della politica dell'Associazione, attua i deliberati dell’Assemblea, amministra e dirige l’Associazione.
Al Consiglio spettano i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, con la sola eccezione delle decisioni che per legge o per Statuto siano riservate all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni ed è composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da cinque (5) a nove (9) componenti i quali, nel mandato successivo al primo, saranno eletti dall’assemblea.
Il Consiglio nella sua prima seduta, provvede alla nomina, tra i suoi componenti ed a maggioranza di voti, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e, ove ne ravvisi l’opportunità, del Tesoriere.
Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente che lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno; in assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente; il Consiglio deve comunque essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun componente del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo di cui possa essere accertata la ricezione.
Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Le deliberazioni del Consiglio, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.
Qualora venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione. I componenti cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, tutto il Consiglio decadrà e l’Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.
I Consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese documentate e necessarie sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art. 11 - Il Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; dirige, coadiuvato dal Direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio che convoca e presiede, determinando l’ordine del giorno delle sedute.
Art. 12 - Il Vicepresidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 13 – Il Segretario.
Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e adiuva il Presidente nell’attuazione delle delibere.
Art. 14 - Il Tesoriere.
Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio a maggioranza ed ha compiti di gestione contabile dell’Associazione; nel caso di mancata nomina del Tesoriere i suoi compiti sono assolti dal Segretario.
Art. 15 – Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio Direttivo.
Ne sono componenti di diritto uno o due membri del Consiglio Direttivo, sempre nominati dal Consiglio Direttivo, uno dei quali sarà indicato quale Presidente.
Tutti gli altri componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità distintesi nel campo del diritto, anche tra gli associati.
Il Comitato Scientifico, ove nominato, si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente ed ha funzione eminentemente consultiva, fornendo al Consiglio Direttivo dell’Associazione indicazioni utili per la predisposizione del programma di attività dell’Associazione, elaborando proposte di sviluppo di detta e formulando suggerimenti per la miglior divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico decade con la cessazione del Consiglio Direttivo che l’ha istituito ma può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante, con la sola sostituzione dei componenti di diritto.
Art. 16 – Modifiche dello Statuto.
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 17– Bilancio.
Il bilancio dell’Associazione è annuale e comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.
I bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e contengono, suddivise in singole voci, le entrate e le spese relative al periodo.
Il bilancio va approvato dall’Assemblea entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L’Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa; ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art. 18 – Libri dell’Associazione.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro dei verbali delle Assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei soci, anche in forma digitale, ove sia consentito e ritenuto opportuno.
Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, in prima o seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati, in regola con i versamenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea, ove ne ricorra la necessità, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione e di sua estinzione il patrimonio utile netto residuo all’ente, sarà devoluto a istituzioni o associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 20 - Norme finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di Associazioni ed alle altre disposizioni in materia.
L.C.S.
I fondatori dell’Associazione